E la Befana ci ha portato l’obbligo del vaccino anti Covid-19 per chi ha 50 anni e oltre, ma anche altre disposizioni: il Decreto

Proprio prima che la Befana passasse per le case di tutti c’è stata battaglia al Consiglio dei ministri e, alla fine della riunione, i presenti sono arrivati alla conclusione finale: obbligo del vaccino anti Covid-19 per gli ultra cinquantenni più altre disposizioni.

La validità del Decreto inizierà al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Adesso il testo che qui presento è quello che sta in bozza. Lo inserisco subito qui sotto sia in formato file PDF al successivo link, sia in immagini appena più in basso. Non appena il Decreto sarà pubblicato, ne inserirò qui il testo definitivo (non dovrebbe differire da questo).

In breve, come avrete già letto su varie testate, è stato stabilito l’obbligo di fare il vaccino anti Covid-19 a tutti i cittadini dai 50 anni in su (fino a ora applicabile fino al 15 giugno 2022), compresi gli appartenenti all’unione europea e agli stranieri che risiedono in Italia.

Obbligo non applicabile nei casi di “accertato pericolo per la salute certificati dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Sanzione pari a 100 euro per chi, dai cinquantenni in su, non si vaccina.

Riassumendo, a oggi i cittadini tra i 50 e i 59 anni che non si sono mai vaccinati raggiungerebbero quota 1.070.076. Quelli tra i 60 e 69 anni, oltre 650.000. Tra i 70 e i 79 anni, sono 391.533. I maggiori di 80 anni sarebbero 185.568. Tutti insieme raggiungono quota 2.299.041, persone che dovranno (non è più una possibilità, ma un obbligo) vaccinarsi (dati LAB24 – link).

Dal 15 febbraio 2022 i lavoratori pubblici e privati, anche quelli in ambito giudiziario e i magistrati, dai 50 anni in su, dovranno esibire al lavoro il Super Green pass ottenibile con il vaccino o con la guarigione dal Covid.

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2, di cui all’articolo 3-ter, si applica ai cittadini italiani e di altri Stati membri dell’Unione europea residenti nel territorio dello Stato, nonché ai cittadini stranieri, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età“.

Come per il precedente punto, “L’obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2; in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita. L’avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante, determina il differimento della vaccinazione.  L’obbligo sussiste fino al 15 giugno 2022″.

Tanto per capirsi, in Italia i maggiori di 60 anni sono 18 milioni, mentre le persone dai 50 anni in su sono 28 milioni.

Per quanto riguarda i lavoratori, sono 8,2 milioni quelli compresi nella fascia d’età 50-64 anni. I non vaccinati tra i 50 e i 60 anni sono 2 milioni. In particolare, sono 1,2 milioni quelli che vanno dai 60 anni in su.

Sempre per quanto riguarda chi lavora, dopo cinque giorni di assenza ingiustificata, coloro che sono ancora senza Super Green Pass potranno essere sospesi senza stipendio dal datore di lavoro fino a dieci giorni – status rinnovabile fino al 31 marzo 2022 – “per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione”.

Tutte le imprese hanno la possibilità di sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde Covid come previsto dalla bozza del nuovo decreto e di imminente pubblicazione, provvedimento che estende la misura inizialmente prevista per le Pmi fino a 15 dipendenti. La sostituzione rimane di “10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso“.

Per le violazioni del comma 5, ovverol’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo” del super green pass, la sanzione amministrativa è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500,restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore“.

– Per poter andare in banca, negli uffici della Pubblica Amministrazione, alle Poste, alle attività commerciali (a eccezione di quelle da definire perché necessarie a esigenze essenziali e primarie della persona) o in esercizi dedicati a servizi personali come parrucchieri, barbieri ed estetiste, sarà necessario esibire il green pass semplice (quello che si ottiene facendo il tampone – il molecolare negativo o quello rapido, sempre con risultato negativo – o con ciclo vaccinale non totale o per guarigione dall’infezione).

Da ricordare - Il Green Pass Rafforzato (o Super) e il Green Pass Booster vengono rilasciati rispettivamente:
- dopo il completamento del ciclo vaccinale (e NON per aver superato un test antigenico rapido o molecolare);
- dopo la somministrazione della dose di richiamo-booster del vaccino, successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Negozi alimentari e supermercati dovrebbero essere esclusi dai nuovi obblighi, ma si dovrà attendere l’uscita di un nuovo Decreto da definire e adottare entro due settimane.

– Non c’è limite di età per l’estensione dell’obbligo vaccinale al personale universitario che è equiparato a quello scolastico. Estensione che riguarda il personale-docenti che lavorano in istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica.

– Per quanto riguarda gli studenti, test antigenici rapidi gratuiti per chi frequenta le scuole secondarie di primo e secondo grado soggetti alla autosorveglianza, misura che dovrebbe essere applicata fino al 28 febbraio 2022 per “assicurare l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell`ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado, soggette alla autosorveglianza“.  Sarà necessaria una “idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta” e il test si potrà effettuare “presso le farmacie” o le “strutture sanitarie aderenti al protocollo d’intesa“. 

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