Primo aprile, fine dello stato d’emergenza Covid, guida ai cambiamenti su Green Pass, quarantena, obbligo vaccinale e altro

Fine dello stato d’emergenza Covid, cambiano le regole, maggiori aperture, fine di molte restrizioni. Il 31 marzo decadono definitivamente le colorazioni delle Regioni che tanto ci mettevano ansia, ma che rappresentavano lo stato di salute e il livello della contagiosità nei territori italiani determinando come e dove potessimo spostarci, quali esercizi commerciali potessero operare e come.

Chiudono il Comitato tecnico scientifico e la struttura commissariale guidata dal generale Francesco Paolo Figliuolo.

Il significato vero e profondo? Passiamo al periodo di gestione “normale” od ordinaria dell’infezione Covid… sempre che altre sorprese non stiano lì ad attenderci in futuro. Facciamo i dovuti scongiuri e affrontiamo i giorni e gli anni a venire con serenità e fiducia.

Non siamo a quei livelli apocalittici, però a me dà quasi l’impressione di essere fuori dalla crisi che falcidiò l’umanità nella serie televisiva britannica del 1975 “I sopravvissuti (chi l’ha vista e la ricorda?) che raccontava proprio di una grande epidemia, molto più atroce e mortale di quella che abbiamo vissuto nella realtà. La rammento bene, non perdevo una puntata.

Tornando alla realtà, il Decreto Legge 24 marzo 2022, n. 24 (link lettura) ha messo nero su bianco tutto quanto. Il sottotitolo del dispositivo è eloquente: “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. (22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022)“.

Per chi volesse andare a spulciare tra gli articoli e i commi del decreto, qui in basso il link al documento scaricabile. Oltre questo punto ho inserito dei capitoli tematici sulle novità.

Nel testo, seppur stabilendo la fine della struttura commissariale, viene sottolineato che “è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022”.

Dal testo del Decreto Legge 24 marzo n.24 – articolo 2:

Al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia da COVID-19, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, dal 1° aprile 2022, è temporaneamente istituita un’Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, che opera fino al 31 dicembre 2022. Il direttore dell’Unità è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, senza nuovi o maggiori oneri. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento, definisce la struttura dell’Unità, avvalendosi di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività del citato Commissario straordinario, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute, secondo le modalità indicate dallo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, è nominato un dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del Ministero della salute, al quale sono attribuite le funzioni vicarie, e che opera in coordinamento e a supporto del direttore dell’Unità di cui al presente comma, senza nuovi o maggiori oneri. L’Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con il Ministero della salute e con il supporto tecnico dell’Ispettorato generale della sanità militare, cura la definizione e, ove possibile, la conclusione delle attività amministrative, contabili e giuridiche ancora in corso alla data del 31 marzo 2022, già attribuite alla competenza del predetto Commissario straordinario. Al direttore dell’Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Alla medesima Unità si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al citato articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Capitolo Green Pass collegato alle mascherine

Per tutte le attività all’aperto basta la versione base del Green Pass, quella che ti rilasciano anche con il tampone negativo, oltre al vaccino e alla guarigione.

Lo stesso vale anche per salire e utilizzare i mezzi pubblici – quelli locali e a lunga percorrenza, anche treni e aerei, navi e traghetti – e vale nello stesso modo pure nei luoghi di lavoro. Anche nei bar e nei ristoranti al chiuso dal primo aprile è necessario lo stesso Green Pass base.

Fine della Carta Verde anche per andare alle poste, banche, uffici pubblici e negozi. Stessa cosa anche nei mezzi pubblici, è vero, già detto, ma in questi, come negli altri mezzi di trasporto collettivi, anche quando si viaggia e nei mezzi scolastici (scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado), funivie, cabinovie, resta l’obbligo di indossare una mascherina FFp2.

Mascherine da indossare anche agli spettacoli aperti al pubblico al chiuso o all’aperto in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali simili, nonché per gli eventi e le competizioni sportive.

Questi obblighi alla mascherina vanno avanti fino al 30 aprile 2022.

Sempre secondo il decreto, infatti, bisognerà aspettare il primo maggio per poter fare a meno del Green Pass e delle mascherine. Vedremo.

Considerazione personale: per quanto mi riguarda, la mascherina mi accompagnerà ancora per un po’. Scelta personale.

Fino al 30 aprile 2022 le mascherine restano obbligatorie in tutti i luoghi al chiuso (non riguarda le abitazioni private).

C’è però un’eccezione a quest’obbligo mascherina, una deroga che, devo sottolinearlo, mi ha fatto un po’ ridere: obbligo “in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo“.

Quindi, se assembrati e appiccicati al bar del locale, sui divani o a conversare, dobbiamo mettere le mascherine. Ma se ci metteremo a ballare, pur tutti appiccicati e vicini, potremo non indossare la FFP2… come se il virus non si trasmettesse ballando (sappiamo bene che muovendosi e respirando con maggior frequenza, la possibilità di trasmettere l’infezione è maggiore).

Contatto con positivi al virus e quarantena

Dall’articolo 4 del Decreto Legge – Stop alla quarantena se abbiamo avuto un contatto con un positivo al virus Sars-Cov-2 (ma bisogna portare una mascherina FFP2), misura ancora più valida nel caso delle scuole. Quando si andrà in isolamento? Solo se si risulterà positivi al virus.

Per chi è stato in contatto con persone positive al virus - dal testo del decreto, articolo 4 Isolamento e autosorveglianza: "[...] applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater, commi 4 e 5, fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto".

Stop obbligo vaccinale dal 15 giugno 2022

Dalla metà di giugno non ci sarà più alcuna forma di obbligo vaccinale, quindi fine alle vaccinazioni obbligatorie dai 50 anni in poi.

L’obbligo rimane fino al 31 dicembre 2022 per le “professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario […] per lavoratori impiegati in strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie”.

Obbligo vaccinale che rimane fino al 15 giugno 2022 per “il personale della scuola, del comparto Difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124 (ndR: Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica), dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, degli istituti penitenziari, delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e degli istituti tecnici superiori, nonché dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale“.

La novità è sulla scuola perché dal primo aprile gli insegnanti non vaccinati non potranno più essere sospesi dal lavoro e dallo stipendio: saranno destinati ad altre mansioni, quelle per le quali non sia previsto il contatto con studenti (mansioni definite come “attività di supporto alla istituzione scolastica“: da leggere però l’articolo 8 del decreto, al punto 4, per le condizioni contrattuali).

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