Stupefacente: il ministro italiano alla Salute butta il CBD-Cannabidiolo tra i farmaci del testo unico sugli stupefacenti…

A volte non è proprio possibile trovare una motivazione che sta dietro una scelta. Non si trova perché non c’è. Non può esserci. A tre anni di distanza da un tentativo abortito nel 2020 il CBD-Cannabidiolo è di nuovo nella tabella dei medicinali allegata al testo unico sugli stupefacenti: decisione senza senso.

La sostanza, estratta dalla Canapa, non ha effetti psicotropi ed è pure utile in diverse terapie e appoggio in trattamenti medici, ma non solo. Ci sono da considerare anche i suoi tanti effetti benefici per la salute, a cominciare dall’utilizzo nel settore alimentare con l’olio da semi di Canapa e molto di più. Qui il link alla raccolta articoli di Canapa Oggi (organo di informazione che dirigo) sulle tante proprietà del CBD-Cannabidiolo venute fuori grazie alla ricerca e alla sperimentazione medica.

Naturalmente, col passare degli anni ne ho scritto anche in questo mio blog (link raccolta articoli). Sarebbe stato impensabile il contrario.

Orazio Schillaci, ministro della Salute, governo Meloni – Foto Ministero della Salute, licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia

Nonostante tutto questo, l’attuale ministro alla Salute, il professore Orazio Schillaci, con un decreto a sorpresa (così definito dall’Aduc) targato 7 agosto 2023 e pubblicato il 21 agosto in Gazzetta Ufficiale (link), ha inserito il CBD-Cannabidiolo nella tabella degli stupefacenti ribaltando una situazione che risale al 2020.
A questo link il solo testo del Decreto del ministero della Salute estratto dalla Gazzetta.

Federcanapa-Federazione italiana della canapa: “Il ministero della Salute ha riesumato un assurdo provvedimento sulla canapa emesso 3 anni fa dall’allora ministro Speranza. Tanto assurdo che Speranza stesso decise di sospenderlo a meno di un mese dalla sua emanazione”.

Lo stop riguarda la vendita senza ricetta di prodotti che si possono ingerire, quindi di olio e di altre formulazioni a base di CBD-Cannabidiolo. La conseguenza è grave oltre quanto si possa immaginare visto che diviene illecito ogni ogni uso non farmacologico degli estratti di cannabis, compresi quelli già previsti dalla norma italiana ed europea sulla Canapa industriale, come quello di adoperare il CBD negli alimenti.

(dal testo del decreto del 7 agosto 2023)
Art. 1
1. E’ revocato il decreto del Ministro della salute 28 ottobre 2020, recante la sospensione dell’entrata in vigore del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020, recante «Aggiornamento delle tabelle contenenti l’indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni e integrazioni.
Inserimento nella Tabella dei medicinali, sezione B, delle composizioni per somministrazione ad uso orale di cannabidiolo ottenuto da estratti di Cannabis».
2. Ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, dall’entrata in vigore del presente provvedimento decorrono gli effetti del decreto del Ministro della salute 1° ottobre 2020.
Il presente decreto entra in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 7 agosto 2023
Il Ministro: Schillaci

Nota stilistica su questo testo: “Ministro e “Ministero” godono della maiuscola, quindi linguisticamente e concettualmente assumono maggiore importanza della delega, della loro materia d’azione, la “salute”, scritta con la sola minuscola

A ottobre di tre anni fa Roberto Speranza, a capo dello stesso dicastero, aveva sospeso l’entrata in vigore di un decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 255 del 15 ottobre 2020 (link per la lettura del Decreto in Gazzetta). In questo dispositivo si stabiliva la limitazione all’uso e alla vendita di preparati con estratti naturali di Cannabidiolo.

Speranza firmò la sospensione due giorni prima dell’entrata in vigore del suo stesso decreto chiedendo al Consiglio Superiore di Sanità di esprimersi in materia. Sulle tabelle degli stupefacenti e loro aggiornamento si doveva comprendere e avere indicazioni “se gli effetti della sostanza attiva cannabidiolo rimangono immutati a prescindere dalla percentuale di utilizzo della stessa” (link all’articolo di Canapa Oggi).

Nel 2020 l’OMS-Organizzazione Mondiale della Sanità sottolineò come il CBD-Cannabidiolo non deve deve far parte di alcun elenco o tabella speciale, mentre più di un anno prima lo stesso organismo riconobbe le proprietà mediche raccomandandone l’esclusione dalle liste di sostanze pericolose.

Restando al 2020 su questo tema si espresse pure la Corte di Giustizia Europea in una sentenza che sul CBD-Cannabidiolo chiarì che non si tratta di uno stupefacente (link all’articolo di questo blog).
Su questo assunto poi la Corte sottolineò, sempre in sentenza, che “Uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del Cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro, qualora sia estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi”. Il pronunciamento è il 141/2020 emesso (link al testo in formato pdf) a Lussemburgo il 19 novembre 2020.

Quel giorno le aziende agricole che si occupavano e si occupano di questa produzione ebbero una piena dichiarazione di legittimità e libertà del mercato europeo dell’industria del CBD-Cannabidiolo con eliminazione giuridica dei pregiudizi e delle interpretazioni restrittive che ne bloccavano la crescita economica.

2 commenti Aggiungi il tuo

  1. Avatar di Andrea Andrea ha detto:

    mi meraviglio solo che tu ti meravigli, caro Giuseppe… _mala tempora currunt!_

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    1. Avatar di Giuseppe Grifeo Giuseppe Grifeo ha detto:

      Allora non conta più la professione. È un medico. Ma poi è assodato da innumerevoli anni che il CBD non ha effetti psicotropi. Aspetto di vedere in base a cosa il ministro ha preso questa decisione, come la giustifica. Sempre che voglia farlo

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